Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
Per tutti gli immobili in cui risulti la presenza di manufatti in amianto, il proprietario o il conduttore dell'attività (Aziende industriali, commerciali e agricole), il proprietario o l’affittuario (abitazione privata), l’Amministratore (condomini), il responsabile incaricato dell’Ente (edifici pubblici), devono predisporre la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente che prevede:
A- Mod. NA/1 - Censimento amianto, da inviare all'ATS di competenza (art. l L.R.17/2003) così come disposto secondo il modello NA1 (all. 4 - punto 2.2 del PRAL - D.G.R. 22/12/2005)
B- Valutazione della Copertura che prevede:
1. La Determinazione dell'Indice di Degrado (ID) redatta da Tecnico abilitato (D.D.G.S. n. 13237 del 18.11.2008), corredata di immagini fotografiche del manufatto.
2. la proposta di Valutazione del Rischio (VR) (D.Lgs. 81/2008)
3. Analisi di laboratorio certificato del campione massivo prelevato
C- Programma di controllo e Procedure di custodia e manutenzione dei materiali contenenti amianto, che prevede:
1. Designazione e nomina del Responsabile dell'amianto (DM 6.9.1974, art. 4)
2. Informativa agli occupanti l'edificio: dipendenti (se Azienda), inquilini (se condominio) o affittuari (D.D.G.S 18.11.2008, n. 13237)
3. Schede di analisi e custodia in caso di manutenzione (Circolare ESEDI e D.Lgs 81/08) e Registro interventi effettuati.
Per ogni immobile con presenza di amianto, il referente di S.A.C. srl dovrà redigere un apposito “verbale” da restituire al Comune, riepilogativo degli obbligatori adempimenti normativi predisposti.
Nessuna documentazione deve pertanto essere inviata o consegnata direttamente agli Uffici del Comune.