Comunicazione - Ospitalitą o Assunzione cittadino straniero

Tipo: Documenti funzionamento interno

Data protocollo:

20 ago 24

Descrizione

Comunicazioni obbligatorie previste dalle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 147 come riscritto dall'art. 7

A CHI DA' OSPITALITA' O AFFITTA IMMOBILI A CITTADINI STRANIERI O APOLIDI

(Comunicazioni obbligatorie previste dalle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 147 come riscritto dall'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 come modificato dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.)

"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta."

Nel caso che il cessionario o cedente sia Società i dati da insirire nei campi del modulo sono i quelli riferiti al legale rappresentante,  consigliamo di inserire i dati riferiti alla Ditta negli spazi che si trovano al di fuori dei campi specifici.

A Bedizzole, l'autorità di locale di pubblica sicurezza è il Sindaco. Le comunicazioni in questione vengono gestite dal Servizio Polizia Amministrativa.

ADEMPIMENTI

La comunicazione deve essere presentata presso il Municipio, oppure inviata mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (per il termine di 48 ore, vale la data di ricevuta dell'Ufficio Postale).

La comunicazione non è dovuta per i cittadini di altri paesi dell'Unione Europea.

"Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente norma sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro."

La comunicazione qui trattata, relativa ai cittadini stranieri o apolidi, può sostituire quella dovuta per tutti i soggetti, relativa alla cessione di fabbricati (c.d. denuncia antiterrorismo) prevista dalla legge 191/1978.

Ultimo aggiornamento

gio 23 ott, 2025 9:45 am

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