Ordinanza in materia di conferimento dei rifiuti

Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti

Il Sindaco

VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
VISTO l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...";
VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: - 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ", - 2) che " è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
CONSIDERATO che il raggiungimento degli obbiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;
CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;
ATTESO che per il raggiungimento degli obbiettivi previsti è da ritenersi obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23.10.2008;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'articolo 50 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

 

                                                                                            AVVERTE

È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.
Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006: da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 620,00.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 155,00.
Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 2.600.00 a Euro 26.000.00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

                                                                                               DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale ed agli altri Organi preposti la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
II presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune.
Bedizzole 06.08.2009

 

                                                                                                                                        IL SINDACO

                                                                                                                                 Dottor Roberto Caccaro